DOMANDE E RISPOSTE

È obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica, definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

Sì, il Decreto del 26 giugno 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico ha sancito l’obbligatorietà dell’Attestato di Certificazione Energetica nei casi ivi previsti, a far data dal 1° Luglio 2009.

Quali sono i principali riferimenti normativi in materia di certificazione energetica degli edifici?

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi:

- Direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia;

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e ss.mm.;

- D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione

  della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

  dell'energia e i servizi energetici secondo quanto previsto all’art. 18 comma 6 e le disposizioni dell’allegato III;

- Ministero dello Sviluppo Economico: D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionaliper la certificazione energetica degli edifici”

La Regione del Veneto ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici?

La  Regione  del  Veneto  non  ha  adottato  una  propria  disciplina  in  materia  di certificazione energetica degli edifici, pertanto nel territorio della Regione del Veneto si applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Per quali edifici è necessario l’attestato di certificazione energetica?

La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3,del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:

- edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi,

  case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili,edifici adibiti 

  ad albergo,  pensione ed attività similari);

- edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali,

  purché siano  da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a  ricovero o  cura  di  minori o  anziani nonché le  strutture

  protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di  riunioni  per  congressi,  mostre,  musei  e  biblioteche,  luoghi  di   culto,  bar,ristoranti, sale da ballo);

- edifici adibiti  ad  attività commerciali e  assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

- edifici  adibiti  ad  attività  sportive  (piscine,  saune  e  assimilabili,  palestre  e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);

- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al

punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.

Chi deve richiedere l’attestato di certificazione?

L’attestato di certificazione deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.

Chi sostiene le spese della certificazione energetica?

Il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell’immobile.

È obbligatorio l’attestato di certificazione energetica per immobili di classe G?

L’attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio anche per gli immobili di classe G.Il propietario non potrà più presentare l’autocertificazione  ma dovrà procurarsi un attestato di certifizazione energetica avvalendosi di un professionista abilitato. Questo in base al DECRETO 22 novembre 2012 in attuazione delle finalità indicate dalla Direttiva 2002/91/CE come recepita dal D.Lgs. 192/2005 .

Chi può redigere l’attestato di certificazione energetica?

Ai sensi della norma nazionale possono redigere l’attestato di certificazione energetica i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano  preso  parte  direttamente o indirettamente  alla  progettazione  o realizzazione dell’edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati.

Nella Regione del Veneto esistono degli elenchi regionali di soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica?

No, allo stato attuale nella Regione del Veneto non esistono elenchi regionali ufficiali di soggetti  abilitati  alla  certificazione  energetica  degli  edifici  in  quanto,  ai  sensi dell’Allegato III del D.Lgs. 115/2008, può redigere l’attestato di certificazione energetica un tecnico “iscritto  ai  relativi  ordini e  collegi professionali, ed  abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.”


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