Certificazione energetica che cosa è?

01.03.2013 16:27

L'attestato di certificazione energetica è un attestato che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo e pone l'edificio in analisi in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo. Esattamente come lavatrici e lavastoviglie, ora anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi e avranno quindi il proprio attestato.

L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell’attestato di certificazione energetica vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L'attestato di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente

 

Normativa relativa all'attestato di certificazione energetica
Gli edifici per i quali viene presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica. Con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:

 

A) Limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
B) All’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.

Gli edifici esistenti sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:

 

A) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (rogito) dell’intero immobile sarà necessario produrre un attestato. Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
B) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2 sarà necessario produrre un attestato;
C) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati sarà necessario produrre un attestato;
D) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (rogito) delle singole unità immobiliari sarà necessario produrre un attestato;
E) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare sarà necessario produrre un attestato.

L'attestato di certificazione energetica deve quindi essere prodotto ogni qualvolta si deve compiere un'operazione di rogito.